OBBLIGO VACCINALE, CASE FARMACEUTICHE E REALTÀ DEI DANNI DA VACCINO.

Il Tempo di Bechis pubblica un articolo letteralmente sconvolgente, che dovrebbe aprire tutti i telegiornali nazionali, cioè che i VACCINI NON SONO SICURI: alcuni, come per esempio quello della Rosolia non contengono il principio attivo, altri, come gli esavalenti, non solo non hanno principi attivi ma contengono un po’ di tutto, fra cui pezzi di DNA umano che, evidentemente, sono segno di inquinamenti e gravi irregolarità durante la loro produzione. Sono vaccini INUTILI e DANNOSI.

I risultati sono ufficiali, controllati, saranno pubblicati su riviste scientifiche internazionali e porteranno ad un esposto all’AIFA, agenzia Italiana per il Farmaco, che , evidentemente,non ha vigilato. Siamo ormai abituati ad agenzie di controllo, CONSOB e Banca d’Italia in testa, che non controllano, ma in questo caso siamo ad un livello di gravità molto superiore.

Le analisi sono state compiute da laboratori indipendenti per iniziativa del presidente dell’ordine dei Biologi, Vincenzo D’Anna, non un No Vax, anzi un Pro Vax, come si definisce lui. I vaccini esaminati contenevano un po’ di tutto, antibiotici, anticrittogamici glisofato, diserbanti. Un po’ di tutto. Nell’esavalente non ci sono singoli antigeni, ma una macromoleola aggregata che non serve a nulla. Queste analisi confermano quanto già reso pubblico da altre analisi che mettevano in luce problemi simili di aggregazione ed inutilità degli antigeni, nel caso dell’INFANRIX HESA. Facciamo notare tra l’altro che la Food & Drug Administration americana NON omologa gli esavalenti che invece sono somministrati in modo comune in Italia.

Sappiamo direttamente dall’Autorità per la Concorrenza, ripresa su Scenari Economici da Fabio Lugano, che i vaccini sono un Oligopolio incredibilmente redditizio per l’industria farmaceutica, che, naturalmente, investe in comuncazione per mantenere ed aumentare la sua redditività. Una situazione pericolosa e vergognosa in cui poche società diventano MILIARDARIE scapito dei denari e della salute pubblica. Un trattamento obbligatorio come quello vaccinale non può essere lasciato al lucro dei privati che non sono nè più etici, nè più convenienti dello stato italiano. Se c’è obbligo vaccinale la produzione dei vaccini NON PUO’ ESSERE CHE PUBBLICA, fatta da aziende statali con unico obiettivo il benessere pubblico. Se non c’è produzione pubblica certezza, non può esserci obbligo e lo diciamo in modo semplice e chiaro.

Questa notizia sui vaccini la leggerete qui su Scenari, su Il Tempo e su qualche altro media alternativo. Non la sentirete a Canale 5 o La 7. Perchè ? Perchè le industrie farmaceutiche pagano, e si sa che chi paga i suonatori sceglie la musica.
Risposta all’interrogazione Parlamentare n. 4-03638
Fascicolo n.94

Risposta. – La legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, riconosce ai soggetti che a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto a percepire un indennizzo, vitalizio, da parte dello Stato. Tale beneficio è riconosciuto a seguito dell’accertamento del nesso causale tra l’infermità e la trasfusione di sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria da parte della commissione medica ospedaliera competente per territorio, e l’importo è parametrato alla gravità del danno.

A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, ad eccezione degli indennizzi riguardanti la Regione Siciliana che rimangono, ad oggi, di competenza statale. Il Ministero della salute gestisce in via amministrativa circa 9.000 indennizzi, mentre le Regioni gestiscono complessivamente circa 16.000 indennizzi.

L’art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ha previsto la corresponsione di un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, che già beneficiano dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. L’indennizzo aggiuntivo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a 6 volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210 per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a 5 volte per le categorie quinta e sesta, e a 4 volte per le categorie settima e ottava. Il Ministero della salute è competente all’erogazione di tale beneficio per i soggetti residenti su tutto il territorio nazionale.

Alla data del 31 marzo 2015, i beneficiari dell’indennizzo aggiuntivo, in quanto riconosciuti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, sono 609, mentre vi sono 22 soggetti che ne hanno beneficiato, ma la cui posizione è stata chiusa a seguito di decesso.

Nel corso degli anni, si è determinato un notevole incremento del contenzioso, dovuto principalmente a 2 fattori che hanno inciso sull’attività diretta alla liquidazione dei titoli di condanna. L’indennizzo di cui all’art. 1 della legge n. 210 consta, infatti, di 2 componenti: un importo fisso ex lege e l’indennità integrativa speciale. Sul tema della rivalutabilità o meno della componente dell’indennizzo denominata indennità integrativa speciale si sono confrontati per anni, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, orientamenti di segno opposto.

A seguito della sentenza n. 293/2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nella parte in cui prevedeva “il comma 2 dell’art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione”, si è determinato a partire dal dicembre 2011, e per tutto il 2012, 2013 e 2014, un considerevole incremento del contenzioso instaurato nei confronti del Ministero e avente ad oggetto proprio la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, ormai riconosciuta dalla Consulta e su cui anche l’Avvocatura dello Stato ha ritenuto non più opportuna alcuna difesa. Conseguenza di tale situazione è che tutti i giudizi instaurati o i decreti ingiuntivi proposti si sono tradotti in condanne per il Ministero.

Il trend di crescente contenzioso è stato determinato, sempre negli stessi anni, da un ulteriore fattore. Per giurisprudenza, avallata dalla suprema Corte di cassazione, il Ministero è sempre e comunque ritenuto legittimato passivo nei giudizi in materia di legge n. 210 del 1992, anche quando la competenza amministrativa delle pratiche è incardinata in capo alle Regioni, a cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 ha trasferito le relative competenze e, sul punto, l’Avvocatura dello Stato ha ritenuto non più utile difendersi. Entrambi questi fattori hanno concorso alla formazione di un arretrato quantificabile in circa 8.000 titoli da eseguire.

Per far fronte a tale situazione, è stato definito un progetto, di durata biennale, al fine di provvedere all’esecuzione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi di condanna notificati negli anni 2012-2014, che riguardano la corresponsione dell’indennizzo ex art. 1 della legge n. 210, la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale e il risarcimento dei danni.

Il Ministro della salute
LORENZIN

(21 luglio 2015)

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/Sindispr/0/937854/index.html

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